Impianto eolico di “Badia del Vento”: la delibera della giunta regionale della Toscana numero 1095 del 28 luglio scorso costituisce l’atto finale di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico (Paur) sul progetto che prevede sette aerogeneratori alti 180 metri da installare sul monte Loggio, nel territorio di Badia Tedalda, ma con opere accessorie in quello di Pieve Santo Stefano.
L’ultima riunione della conferenza dei servizi, datata 9 luglio, è stata quella decisiva, con tutti gli enti che hanno votato a favore e con la sola eccezione della Soprintendenza di Siena, Grosseto e Arezzo, che ha espresso parere sfavorevole in relazione alle torri posizionate vicino alla chiesa di Rofelle, considerata bene culturale. C’è poi la questione dell’impatto paesaggistico e ambientale da sempre sollevata sul versante emiliano-romagnolo, dove nella zona di confine si trova il piccolo Comune di Casteldelci, contrario come gli enti superiori della Regione e anche i Comuni marchigiani di Carpegna e Borgo Pace.
Nella delibera della giunta regionale vengono ripercorsi i vari passaggi, vedi ad esempio gli esiti delle valutazioni di incidenza ambientale (Vinca), nelle quali l’azienda proponente introduce mitigazioni degli effetti connessi alla mortalità di chirotteri e avifauna. Alle misure di mitigazione si sono poi aggiunte quelle compensative, poichè le prime non erano sufficienti ai fini dell’eliminazione della possibilità di incidenze negative nei siti Natura 2000.
L’azione congiunta avrebbe pertanto consentito di riportare gli effetti al di sotto della soglia di significatività, ma – nonostante sia stato preso atto che la realizzazione del progetto avesse incidenze negative non mitigabili rispetto agli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 – vi sono pur sempre le tre condizioni definite dall’apposito Dpr a supporto del “sì”: l’assenza di soluzioni alternative, la sussistenza dei motivi di interesse pubblico (la produzione da fonte di energia rinnovabile) e l’adozione delle misure compensative.
Le contrarietà – si legge – sono basate sostanzialmente su aspetti di carattere paesaggistico e di intervisibilità dell’impianto dai territori di competenza, oltre che su alcune considerazioni relative alle potenziali ricadute socio-economiche e alla caratterizzazione idrogeologica dell’areale di intervento; in conferenza dei servizi, queste argomentazioni sono state puntualmente analizzate e gli impatti sono stati ritenuti sostenibili con l’introduzione di opportune mitigazioni per le quali sono stata individuate specifiche condizioni ambientali.
La stessa conferenza ha proposto di stabilire la validità della pronuncia di compatibilità ambientale in sei anni, a partire dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana del provvedimento unico regionale; inoltre, c’è stato il consenso da parte di tutti gli enti presenti all’ultima riunione (a parte il già ricordato “no” della Soprintendenza) ed è stato rilevato un bilanciamento degli interessi prevalenti fra i benefici derivanti dall’impianto e gli impatti da esso provocati, attraverso studi, iniziative di mitigazione e specifiche misure definite nel quadro descrittivo, che hanno giustificato l’idoneità del progetto e la sua compatibilità con lo stato delle componenti ambientali per ciò che riguarda impatti e interessi prevalenti tenuti in considerazione.
Vi sono infine le funzioni di vigilanza che la normativa vigente assegna alle specifiche amministrazioni, compreso il controllo sull’adempimento delle prescrizioni di cui alla stessa autorizzazione unica, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle stesse prescrizioni. Tutte motivazioni che non convincono però gli enti, le istituzioni e i comitati della Romagna, i quali stanno già visionando nei dettagli i contenuti della delibera per poi muoversi di conseguenza con un ricordo al Tar da tempo annunciato e che – è stato garantito – sarà certo al 100% nel rispetto dei tempi di legge.





