Fonti energetiche rinnovabili: emendare il nuovo decreto legge per difendere il territorio

Per le associazioni e i comitati riuniti nella Coalizione TESS il recente provvedimento del Governo che definisce le aree idonee ha troppe ambiguità

Il decreto legge del Governo

Lo scorso 21 novembre il Governo ha emanato il decreto legge n. 175 che definisce le “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”. Questo nuovo provvedimento ha innanzitutto cercato di riunire in un unico testo l’intera disciplina delle cosiddette “aree idonee”, visto che finora certe disposizioni erano contenute in più atti distinti. A partire da ciò sono quindi stati chiariti i criteri che consentono a un’area di ospitare impianti energetici rinnovabili come quelli fotovoltaici, eolici o di altre tipologie (tra le quali rientrano anche quelli per la produzione di biometano).

Il Governo ha così cercato di compiere un ulteriore passo decisivo per incentivare una transizione ecologica senza apparentemente favorire un utilizzo incontrollato di suolo per raggiungere tale obiettivo. Questo si può evincere dalla volontà di circoscrivere certi interventi di trasformazione a quelle aree dichiarate idonee, in maniera tale da salvaguardare tutte le altre che, di conseguenza, possono implicitamente essere considerate non idonee: a partire da questa logica sono pertanto stati definiti idonei tutti quegli spazi con impianti preesistenti, con attività industriali, di terziario o che comunque presentano già infrastrutture di un certo tipo. A questi sono poi state aggiunte certe aree dismesse e/o sottoposte a bonifica, come ad esempio vecchie cave, miniere e discariche. Per il fotovoltaico, soprattutto nella sua forma di agrivoltaico (ovvero con celle solari poste a una certa altezza dal suolo, visto che quelle nuove da installare a terra devono sottostare a limiti più stringenti), sono stati previsti ulteriori parametri che, di fatto, tendono ad ampliare ulteriormente la gamma dei luoghi che potrebbero ospitare i relativi pannelli. Nel complesso il decreto ha previsto una limitazione di terreni che sono classificati come agricoli, così come in teoria tutti quelli non considerati idonei.

La presa di posizione della Coalizione TESS

Nonostante tutto ciò, in questi giorni non sono mancate le prese di posizione di soggetti politici, istituzionali o del mondo associativo che hanno chiesto esplicitamente di sfruttare i 60 giorni che dovrebbero essere utilizzati per l’effettiva conversione in legge, per correggere il testo proposto dall’Esecutivo. Tra queste è da segnalare quella della Coalizione TESS (Transizione Ecologica Senza Speculazioni) che da settembre 2024 riunisce associazioni e comitati della Toscana e delle regioni limitrofe. Tale soggetto – nato per promuovere una transizione energetica sostenibile che possa proteggere i territori agricoli, i paesaggi storici e comunità dagli impatti degli impianti eolici e fotovoltaici industriali – è recentemente uscito sulla stampa chiedendo “di eliminare le ambiguità tra aree idonee e non idonee, definire criteri chiari di tutela del paesaggio e dell’agricoltura, introdurre obblighi di ripristino a fine vita degli impianti ed evitare l’uso distorto delle semplificazioni amministrative”. Per raggiungere questo obiettivo la Coalizione TESS ha rivolto un appello al Ministro della Cultura e al Ministro dell’Agricoltura affinché questi possano rispettivamente effettuare un’opera efficace di difesa del paesaggio italiano e del suolo che dovrebbe essere destinato alle coltivazioni.

Le possibili criticità da correggere

Il deciso intervento di un soggetto rappresentativo di decine di comitati e soggetti associativi non può non far accendere una spia sulle possibili criticità contenute nel decreto legge n. 175. Come suggerito anche dai contributi critici di altri soggetti, tra i quali quello del prof. Paolo Pileri del Politecnico di Milano su Altreconomia, attraverso un’analisi più approfondita di tale provvedimento emerge in effetti che in alcuni casi la distinzione tra aree idonee e non idonee presenta alcune significative lacune: sarebbe questo il caso, ad esempio, di tutte quelle superfici che sono agricole de facto (o comunque verdi), ma non come classificazione urbanistica. Al di là di questo aspetto, anche le percentuali massime di superficie agricola che ogni regione dovrà destinare a usi energetici saranno definite sulla totalità di SAU (superficie agricola utilizzata), ovvero tenendo conto di un “imponibile” che dipende unicamente dalle classificazioni urbanistiche effettuate da ogni singolo comune. Inoltre, anche se – come fa notare il prof. Pileri – una regione andasse a destinare a certi progetti la quota minima prevista (definita senza alcun tipo di valutazione di natura qualitativa, ma soltanto quantitativa) dello 0,8%, il numero di ettari utilizzati per fini energetici sarebbe comunque eccessivo. Senza, inoltre, considerare il fatto che le eccezioni potranno talvolta trovare un margine di approvazione, dato che, come riporta il dl n. 175, “la qualificazione di un’area come idonea può dipendere dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla potenza” dello stesso.

Un altro possibile limite contenuto nel decreto legge 175 riguarda il fatto che non sono stati previsti particolari incentivi per installare impianti, sopratutto di tipo fotovoltaico, sui tetti di edifici già esistenti (a partire dai grandi stabilimenti industriali) o comunque di aree già cementificate.

Rispetto all’alleggerimento dell’iter burocratico che è stato previsto per l’attuazione dei progetti c’è invece da dire che la nuova prassi in alcuni casi andrà a bypassare procedimenti, come la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), che dovrebbero invece essere utilizzati per mettere a fuoco le conseguenze prodotte da un determinato uso del suolo anziché un altro.

La posizione dell’assessore all’Ambiente della Regione Umbria

Proprio su questo aspetto è intervenuto l’assessore all’Ambiente dell’Umbria, Thomas De Luca, il quale ha, in particolare, puntato il dito contro quegli impianti con una produzione energetica maggiore di 30 megawatt. Per questa tipologia di progetti è infatti prevista una procedura nazionale che “in caso di ok del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e di no del Ministero della Cultura e della Soprintendenza – ha spiegato De Luca – trasferirebbe la discussione in Consiglio dei ministri, con la possibilità concreta di autorizzazione”. Ciò potrebbe quindi favorire, ad esempio, la realizzazione di parchi eolici come quelli che negli ultimi anni sono stati progettati per i crinali appenninici. Per l’Assessore umbro le nuove disposizioni avrebbero già prodotto un “caos normativo che sta affossando la transizione energetica in Umbria”.

Le possibili ricadute in Alta Valle del Tevere e nelle aree appenniniche

Al cospetto di tutto ciò, è lecito pensare che qualora fosse convertito in legge in questa versione, il nuovo strumento normativo produrrà conseguenze anche in Alta Valle del Tevere, dove diverse aree sono già state incorporate all’interno di grandi progetti di impianti agrivoltaici, o nelle zone montane dell’Appennino comprese tra Toscana, Emilia-Romagna e Umbria che in futuro potrebbero ospitare parchi eolici di dimensioni piuttosto imponenti.

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