I possibili limiti sugli interventi da attuare
Quella delle misure compensative è sicuramente una delle questioni più discusse quando si parla di maxi-impianti eolici. Con questa dicitura si fa infatti riferimento a tutti quei benefici che potrebbero essere riconosciuti, dai soggetti gestori, a un comune che si trovi ad ospitare un impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In un momento in cui i crinali appenninici compresi tra Toscana, Marche ed Emilia-Romagna sono già stati oggetto di numerosi progetti per la realizzazione di parchi eolici – l’ultimo dei quali, presentato dalla società Maestrale Energy srl, potrebbe portare all’installazione di 12 aerogeneratori con altezza di 200 metri nel comune di Sestino – le analisi sui vantaggi e sugli svantaggi associabili a certi interventi sono tornate, con ancor più forza, al centro del dibattito pubblico.
In questo contesto, dei tanti progetti presentati Badia del Vento è, per ora, l’unico ad essere stato approvato dalla Regione di competenza, ovvero la Toscana (pur essendo stato, lo stesso, temporaneamente bloccato dal Consiglio dei Ministri a causa dell’opposizione delle Regioni confinanti e del Ministero della Cultura). Proprio a causa di ciò è abbastanza naturale che molte valutazioni preventive si stiano focalizzando su questa proposta. Soffermandosi sulle possibili ricadute positive, è evidente che per un Comune di piccole dimensioni la possibilità di poter contare su eventuali misure compensative potrebbe rappresentare una svolta. Secondo il DM del 10/09/2010, queste possono infatti arrivare a costituire il 3% dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia prodotta ogni anno dall’impianto. Tuttavia, tramite il suo allegato 2, lo stesso DM precisa che questa quota non potrà consistere in un corrispettivo monetario, ma dovrà essere utilizzata per altre tipologie di interventi. In merito a ciò lo stesso riporta testualmente quanto segue: “Fermo restando, anche ai sensi del punto 1.1 e del punto 13.4 delle presenti linee guida, che per l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l’autorizzazione unica può prevedere l’individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi”.
Nella parte successiva, quella relativa ai criteri da rispettare, si precisa inoltre che tali misure, non essendo previste in automatico, dovranno di volta in volta essere definite durante la conferenza dei servizi. Ne consegue – e ciò viene specificato piuttosto chiaramente nel punto f dell’allegato sopra citato – che “le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune”.
Le criticità segnalate da chi si oppone al progetto
Stando a quanto fatto rilevare da alcune realtà associative poi costituitesi nella coalizione TESS (Transizione Ecologica Senza Speculazioni), fino a che non si concluderanno i lavori della conferenza dei servizi la convenzione sottoscritta tra il Comune di Badia Tedalda e la società che gestirà il parco eolico Badia del Vento (FERA Srl) – la stessa che poi è stata approvata dal Consiglio Comunale del 10 luglio 2023 – non avrebbe dunque alcuna validità. Ad avvalorare ciò ci sarebbero anche precedenti giurisprudenziali che hanno confermato la nullità di accordi negoziali sottoscritti in maniera bilaterale. In altre parole, in casi di questo tipo un Comune potrebbe, in questa fase, accogliere di buon grado il progetto di un impianto eolico industriale nel proprio territorio, senza che però ci sia la garanzia che in seguito le misure di compensazione pattuite possano essere realmente riconosciute. In aggiunta a ciò, gli stessi soggetti sottolineano il fatto che, ad ogni modo, gli eventuali benefici non potranno essere di natura monetaria.
La strategia dell’amministrazione comunale di Badia Tedalda
In merito a tutto questo il sindaco di Badia Tedalda, Alberto Santucci, ha avuto modo di controbattere riferendo che la convezione approvata dal consiglio comunale è già stata verbalizzata dalla conferenza dei servizi: con questo passaggio sarebbero dunque già state validate le finalità delle misure individuate. Tra queste, ha poi spiegato il primo cittadino, non sono state previste soltanto quelle richiamate esplicitamente nell’allegato 2 del DM, ma anche altri interventi, come quelli che potranno portare alla realizzazione di opere di utilità sociale per la comunità locale. Questo è stato possibile dando un’interpretazione estensiva al testo e ai passaggi di un atto che, secondo l’Amministrazione Comunale, non chiede di destinare le possibili risorse esclusivamente alle categorie di interventi menzionate. Le azioni intraprese dal Comune toscano hanno quindi cercato di superare gli eventuali limiti di una disposizione piuttosto datata, portando peraltro la questione direttamente all’attenzione del Ministro Gilberto Pichetto Fratin.
Il dibattito non si arresta
In definitiva, in questa fase in cui il margine di azione degli enti comunali non è sempre ben definibile, quanto sta accadendo a Badia Tedalda attorno al tema delle misure compensative sembra inesorabilmente destinato a prestarsi a una duplice interpretazione che, di fatto, ricalca le posizioni che fin qui sono state espresse in merito al progetto Badia del Vento: coloro che, con Santucci in testa, sono a favore dell’impianto sostengono di aver compiuto tutti quei passi che possono essere considerati propedeutici e necessari per produrre ricadute territoriali significative. Al contrario, chi invece non vede di buon occhio il progetto è convinto che secondo quanto riportato nel DM del 10/09/2010, le azioni intraprese dall’amministrazione comunale vadano unicamente ad avallare un intervento di grande impatto ambientale e paesaggistico, senza la garanzia di una contropartita concreta e di pubblica utilità.





