Città di Castello. Ordinanza sindacale su misure preventive contro le zanzare in vigore dal primo aprile

di:
10 Maggio 2017
ttv

Il comune di Città di Castello ha emesso una ordinanza sindacale con oggetto le misure preventive contro le zanzare e le malattie trasmesse da vettore che sarà in vigore dal primo aprile. E’ necessario intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di zanzare, le zanzare infatti sono spesso portatrici di virus, in particolare la zanzara tigre e la prevenzione quindi non è solo legata ad un problema fastidioso che può essere quello del prurito da puntura di insetto, parliamo proprio di malattie che potrebbero essere trasmesse dalla zanzara. L’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e pertanto è necessario che si rimuovano i focolai larvali. Nel periodo compreso dal primo aprile fino al 31 ottobre 2016 il comune ordina a tutti i cittadini, soggetti pubblici, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali etc di non abbandonare negli spazi pubblici e privati contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante temporanea; di prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane o in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettere pesci larvivori; trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta della acque ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti agricoli. Ai gestori di depositi anche temporanei di pneumatici per attività di riparazione e vendita di provvedere, nel caso di impossibilità di procedere ad una idonea copertura degli pneumatici, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni. Ai gestori di allevamenti equini e avicoli di svuotare completamente ogni 2-3 giorni le vasche utilizzate come abbeveratoio per gli animali e anche in questo caso trattare con prodotti larvicidi anche scarichi pluviali e tombini in genere, scoline e fossi irrigui. La mancata osservanza di tali disposizioni sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 100,00 euro per i privati cittadini e da 250,00 a 500,00euro per tutti gli altri soggetti. L’attività di vigilanza e controllo è demanata al Corpo di Polizia Municipale e al Personale ispettivo del Dipartimento di prevenzione dell’azienda USL Umbria n. 1 servizio Controllo Organismi Infettanti, nonché ad ogni altro agente di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Tags