Dal 1 aprile al 31 ottobre è aperta la lotta alle zanzare. Il comune fa appello ai cittadini per le misure preventive

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23 Marzo 2018

Il comune di Città di Castello ha adottato alcune misure per evitare il più possibile il proliferare delle zanzare responsabili dell’epidemia scoppiata nel 2017 da un virus denominato Chikungunya. Pertanto il comune comunica che a partire dal 1 aprile al 31 ottobre 2018 tutti i cittadini, soggetti pubblici, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali, etc. sono tenuti a non abbandonare negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione (barattoli, secchi, bidoni, sottovasi, vasche) nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante anche temporanea; ad eliminare negli orti, nei giardini, nei cantieri, qualsiasi prolungata raccolta di acqua in contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l'uso effettivo (annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative), svuotando l'acqua e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge; a prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane o in alternativa eseguirvi  adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori. Qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare settimanalmente l'acqua accumulatasi; a trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l’agricoltura.

Gli amministratori di condomini sono invece tenuti a comunicare entro il 30 Aprile 2018 al Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Umbria n.1 l’elenco dei condomini da loro amministrati, specificando per quali sia stato necessario attivare un programma di trattamenti contro le larve di zanzare, il nominativo della ditta di disinfestazione che effettua gli interventi ed il prodotto utilizzato. Il trattamento può essere effettuato anche autonomamente. Ai gestori di depositi anche temporanei di pneumatici per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale, è fatto obbligo di provvedere nel caso di impossibilità di procedere ad una idonea copertura dei pneumatici, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni e nel caso comunicare la data del trattamento. I proprietari e responsabili di attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero e di smaltimento di rifiuti devono invece adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua; provvedere nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni.

Per coloro che gestiscono allevamenti di equini e allevamenti avicoli il provvedimento stabilisce l’obbligo di svuotare completamente ogni due o tre giorni le vasche utilizzate come abbeveratoio per gli animali e trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, scoline, fossi irrigui; i trattamenti possono essere effettuati da ditte specializzate oppure in proprio.

 Sono previste sanzioni per gli inadempienti.

 

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