L'Unione dei Comuni della Valtiberina celebra i 70 anni della Costituzione

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09 Gennaio 2018

Nel mese di gennaio si susseguiranno le iniziative per la celebrazione del settantesimo anno di vigenza della Costituzione (1° gennaio 1948-2018) fortemente volute dall’Unione dei Comuni della Valtiberina con il coordinamento del presidente Alberto Santucci.
Santucci, infatti, ricordando i 70 anni di vigenza e ancora più precisamente di efficacia della Costituzione, intende cogliere l’occasione per provare a chiarirne - con parole semplici - il significato, a tutti quelli che non hanno avuto la possibilità di studiarla e conoscerla bene. Anche per questo motivo il Consiglio dell’Unione monotematico sulla Costituzione sarà aperto agli interventi del pubblico presente.
Segue quindi il cmmento del presidente:
Questo testo, la Costituzione della Repubblica Italiana, detta comunemente anche Carta Costituzionale (con una bella espressione che ne sottolinea l’aspetto fisico e quindi - per estensione - anche l’aspetto sostanziale) è nientedimeno che: LA LEGGE FONDAMENTALE DELLA NOSTRA REPUBBLICA!
Si compone di 139 Articoli, organicamente distribuiti fra Parte I “Diritti e doveri dei cittadini” (Artt.: 1-54) e Parte II “Ordinamento della Repubblica” (55-139), più 18 Disposizioni transitorie e finali.
Fulgido ed inarrivabile esempio di essenzialità stilistica e al contempo di perfezione compositiva tecnico-giuridico-letteraria, la Carta è figlia legittima degli eroi e dei martiri della Resistenza, così com’è figlia legittima del 25 aprile 1945 che sancì la sacrosanta vittoria nella lotta di liberazione dal fascismo e dall’occupazione nazista.
Simbolo assoluto di libertà, di democrazia e di speranza viva in un futuro migliore per tutti i cittadini italiani, la nostra Costituzione venne approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, fu promulgata cinque giorni dopo dal Capo provvisorio dello Stato (Enrico De Nicola), ed - ai sensi del comma 1 della XVIII delle proprie Disposizioni transitorie e finali - entrò in vigore il 1° gennaio del 1948.
Nella giornata odierna festeggiamo pertanto il suo 70° compleanno!... oggi, 1° gennaio 2018, Lei compie infatti settant’anni precisi di vigenza (o meglio ancora di efficacia), settant’anni ben portati, con grande onore, dignità e signorilità, e con quel piglio di gioventù e di attualità che non tradisce affatto la sua “età anagrafica”.
Ma perché questa Costituzione è LA LEGGE FONDAMENTALE della Repubblica Italiana? Proviamo a rispondere:
1) Perché essa stessa ci tiene ad esserlo e a dichiararlo, e lo dichiara esplicitamente al comma 4 della XVIII disposizione transitoria finale, che recita testualmente: “La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.”;
2) perché - ospitandoli presso di sé, nel suo corpus cartaceo – esalta e difende al massimo grado quegli ideali, quei valori e quei principi che sono stati ritenuti fondamentali e li trasforma e li sublima – dandole il massimo grado gerarchico d’importanza ed il corrispondente massimo livello di tutela – in diritti fondamentali sine die: diritti eternamente fondamentali ed in quanto tali diritti eternamente tutelati dalla massima tutela che c’è, che è la Carta stessa che li dichiara, li definisce, li elenca e li contiene; Carta che, proprio nell’articolo di chiusura (il meraviglioso Art. 139), mette tutti in guardia con una frase secca, messa lì alla fine e non a caso ma per ribadire esplicitamente a chi eventualmente si fosse distratto o facesse finta di non capire che: “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.”, e cioè che in Italia il valore-diritto della forma repubblicana è classificato di rango eccelso e di tutela massima e non può essere intaccato se non agendo al di fuori della Legge-Costituzione. Questa norma - spettacolare nella sua semplicità - dispone una riserva di legge costituzionale di revisione della Costituzione al negativo (ossia la forma repubblicana non può essere messa in discussione neppure con una legge di revisione della Costituzione che è pur sempre legge di rango costituzionale) e, se letta al contrario - cioè in positivo - crea una sorta di “riserva di extra-legem”, o “riserva di fuori-legge” o ancora di “riserva di rivoluzione”, ovverosia la forma repubblicana non si può cambiare né con legge ordinaria né con legge di rango costituzionale che sia di revisione della Costituzione, ma solo e soltanto al di fuori della Costituzione, al di fuori del diritto, al di fuori delle regole fondanti del nostro ordinamento giuridico e quindi non pacificamente perché pacificamente un tale illecito non si può commettere né lasciar commettere. Pertanto la forma repubblicana si può cambiare solo e soltanto con la forza bruta, con la violenza illegittima, cioè con una rivoluzione, con un colpo di stato che (non sia mai e Dio non voglia mai) possa andare in porto con successo!
Ma perché la nostra Costituzione è la legge fondamentale d’Italia? Ci sono altre ragioni? Direi di sì:
3) perché è una legge che in parte non è assolutamente modificabile (la forma repubblicana non è modificabile esplicitamente, i principi fondamentali (Artt.: 1-12 ad es. non sono modificabili tacitamente) e per il resto è veramente molto difficile da modificare (Art. 138). Il procedimento richiede quorum, modi e tempi di votazione assai più complicati della procedura per approvare una legge ordinaria: in particolare doppio passaggio a Camera e Senato a distanza di 6 mesi e poi referendum confermativo popolare se al 2° passaggio non si è raggiunta la maggioranza qualificata dei 2/3 sempreché detto referendum venga richiesto da… (omissis). Ciò significa che per modificare la parte modificabile della Costituzione occorrono grandi accordi trasversali a meno che non vi sia una maggioranza politica enorme - c.d. bulgara - (cosa sinora mai capitata in Italia) ;
4) perché è una legge alla quale debbono conformarsi tutte le altre leggi ordinarie pena la loro illegittimità incostituzionale o incostituzionalità in caso di contrasto da parte di legge ordinaria o atto con forza di legge;
5) perché è una legge di livello o rango costituzionale che è il primo e più alto livello nella gerarchia delle fonti: 1° livello (Costituzione e leggi costituzionali); 2° livello (leggi ordinarie ed atti con forza di legge); 3° livello (atti giuridicamente rilevanti senza forza di legge);
6) perché è una legge superiore difesa in prima istanza dal Presidente della Repubblica che, prima di promulgare ogni legge ordinaria, compie la propria valutazione di conformità della legge ordinaria da promulgare alla Carta e solo se questa sua valutazione di conformità è positiva procede senza indugio alla promulgazione; Non dimentichiamo che lo stesso Presidente, ai sensi dell’Art. 91 della stessa Costituzione: “prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.”;
7) perché è una legge difesa soprattutto da un apposito e prestigiosissimo tribunale, la Corte Costituzionale detta comunemente anche Consulta, che come prima competenza è chiamata a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni con giudizio subito inappellabile e definitivo ai sensi del comma 3 dell’Art. 137 della Costituzione che recita: “Contro le decisioni della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione”.
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. La libertà personale è inviolabile. Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Sono assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte…
Sentite che musica di civiltà a 360° in queste frasi essenziali ed esaustive, e quale purezza sintattica e grammaticale, quale maturità nella scelta accurata e meditata dei termini… proprio come si richiede ad una legge cardine dell’ordinamento giuridico che dev’essere formalmente seria, austera, sintetica pur trattando di temi importantissimi e contemporaneamente deve essere anche comprensibile a tutti, dal giudice costituzionale al rispettabilissimo operaio che ha preso solo la licenza media! Buon compleanno Costituzione e grazie di vero cuore ai legislatori costituenti. Dormite pure sonni tranquilli esimi padri costituenti perché un’opera d’arte (formale e sostanziale) qual è stata ed è la vostra/nostra Costituzione, resterà eternamente inarrivabile ed ogni confronto servirà soltanto ad evidenziare un profondo e incolmabile divario: il divario tra la cultura, l’alto senso di responsabilità, la precisione e la sapienza creativa dell’antico legislatore costituente e la moderna avvilente e imbarazzante mediocrità che trasuda copiosa dalle norme giuridiche di recente e recentissima fabbricazione. Grazie a te che hai letto fino in fondo queste mie riflessioni su un bene immateriale che però è di carta, una Carta che oggi compie settant’anni, ma rimane sempre più attuale perché è di sana e robusta Costituzione!

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